Si parla tanto di tagliare le spese, di diminuire i costi delle pensioni faraoniche e poi, dietro segnalazione di un amico lettore scopro questa sentenza pazzesca della Corte Costituzionale, in palese conflitto di interesse…
Il taglio alle pensioni che superano i 90mila euro è incostituzionale e le trattenute effettuate dall’estate 2011 ad oggivanno restituite a chi ha subito il decurtamento per assoggettamento al cosiddetto contributo di solidarietà.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 5 giugno 2013, n. 116 con la quale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
In particolare, viene quindi bocciato l’articolo che dispone che “a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche’ pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo’ essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.”
Tutti i ricorrenti – si legge nella sentenza – hanno chiesto la corresponsione del proprio trattamento pensionistico senza assoggettamento al predetto “contributo di perequazione” e con conseguente condanna alla restituzione di quanto trattenuto per tali titoli, con rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo.
Il provvedimento della Consulta richiama alcuni principi già affermati nella sentenza 11 ottobre 2012, n. 223 in merito al taglio agli stipendi dei magistrati e alle retribuzioni dei dirigenti pubblici che superano i 90mila euro. (Source)
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza 5 giugno 2013, n. 116 con la quale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
In particolare, viene quindi bocciato l’articolo che dispone che “a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche’ pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non puo’ essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.”
Tutti i ricorrenti – si legge nella sentenza – hanno chiesto la corresponsione del proprio trattamento pensionistico senza assoggettamento al predetto “contributo di perequazione” e con conseguente condanna alla restituzione di quanto trattenuto per tali titoli, con rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo.
Il provvedimento della Consulta richiama alcuni principi già affermati nella sentenza 11 ottobre 2012, n. 223 in merito al taglio agli stipendi dei magistrati e alle retribuzioni dei dirigenti pubblici che superano i 90mila euro. (Source)
Questo è PALESE conflitto di interesse. Ovviamente gli attempati giudici della Corte Costituzionale difendono i loro privilegi. Come sempre.
E poi ci chiediamo come facciamo a risollevarci. Questa è la gente che ci sta mandando e ci ha mandato in rovina!!!
E poi ci chiediamo come facciamo a risollevarci. Questa è la gente che ci sta mandando e ci ha mandato in rovina!!!
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