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Visualizzazione post con etichetta Consiglio Comunale di Bracciano del 28 luglio 2016. Mostra tutti i post
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giovedì 28 luglio 2016

Consiglio Comunale di Bracciano del 28 luglio 2016


Primo punto all'Ordine del giorno: votazione nuovo regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi legali.

Il Sindaco presenta un emendamento per sostituire l'art. 34 del Codice Deontologico Forense:  "Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso"...con:


L'Art. 23 – "Conferimento dell’incarico" – recita:


  1. L’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.
  2. L’avvocato, prima di assumere l’incarico, deve accertare l’identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
  3. L’avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall'art. 25.
  4. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose.
  5. L’avvocato è libero di accettare l’incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.
  6. L’avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti.
  7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.


Il gruppo consiliare M5S di Bracciano si è astenuto dal voto; perché per ottenere  maggiore efficienza nella prevenzione della corruzione, creando una rete di collaborazione nell'ambito della disciplina del conferimento legale amministrativo, dovevano essere al contempo inseriti gli artt. 24 e 34, riducendo così ulteriori controlli formali grazie al divieto di accettazione di altri incarichi nel Comune. Tuttavia, proprio in considerazione della genericità applicata dal Legislatore sul punto, si deve necessariamente tenere conto di quanto disposto dall'art. 34 del vigente Codice Deontologico Forense, il quale tipizza la condotta che l’avvocato deve tenere per recuperare i propri compensi stabilendo che “... per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali debba rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti”.
È indubbio, infatti, che l’Avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente dei compensi maturati per l’attività professionale espletata, debba essere messo in condizione di avere a sua disposizione tutti gli strumenti idonei per il recupero del proprio credito.
A tale proposito, la legge offre all’Avvocato che dovesse recuperare i propri crediti professionali, i seguenti strumenti, da esercitarsi nel rispetto preventivo delle disposizioni in tema di negoziazioni assistite:
− Procedimento cd speciale previsto dalla Legge 13.06.1942 n. 794;
− Ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.;
− Giudizio ordinario introdotto mediante atto di citazione.


Secondo punto all'Ordine del giorno: votazione nuovo regolamento per gli indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende ed istituzioni.


Il gruppo consiliare M5S esprime il proprio parere favorevole.

Buona serata a tutti

A riveder le stelle

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