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giovedì 3 novembre 2016

Bracciano elezioni, ricorso M5s: tutto da rifare

Necessaria una querela di falso in quanto il ricorso amministrativo non può entrare nel merito di una presunta falsità delle attestazioni e della fede privilegiata di cui gode il verbale pubblico

di Ivan Galea

BRACCIANO (RM) - Il Tar Lazio ha ritenuto inidonei a determinare l'annullamento delle operazioni elettorali, relative l'ultima tornata amministrativa di Bracciano che ha visto proclamare a primo cittadino Armando Tondinelli, i vizi formali nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali e dei relativi allegati, o da questi emergenti, che secondo il tribunale amministrativo di prima istanza "non possono giustificare la declaratoria di annullamento e rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si deduca anche la irregolarità delle operazioni di voto".

Il Tar ha quindi ribadito che nei giudizi elettorali vale il principio per cui le irregolarità meramente formali non possono dar luogo all'annullamento delle operazioni elettorali. Pertanto la presenza di cancellature e correzioni presenti sui vari verbali, evidenziate nel ricorso del M5s di Bracciano che si era rivolto al Tribunale amministrativo del Lazio per l'annullamento dell'atto di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali dello scorso 19 giugno 2016 nonché per l’accertamento del diritto del candidato pentastellato Marco Tellaroli a concorrere nel ballottaggio per la carica di sindaco del comune di Bracciano, non è stata presa in considerazione come elemento sufficiente ed univoco per ritenere esistente un rapporto tra esse e l'asserita illegittimità delle operazioni elettorali, laddove le cancellature e le correzioni potrebbero anche trovare spiegazione nella superficialità o nella scarsa dimestichezza dei componenti del seggio con i verbali e con gli atti pubblici.

Dal Giudice amministrativo al Giudice penale In pratica il Tar ha condiviso il consolidato principio per cui nelle controversie elettorali la circostanza che i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione elettorale, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso. Quindi, secondo i giudici amministrativi, sarebbe stata necessaria una querela di falso in quanto il ricorso amministrativo non può entrare nel merito di una presunta falsità delle attestazioni e della fede privilegiata di cui gode il verbale pubblico, ma solo accertare la regolarità formale delle annotazioni in esso riportate. "Valuteremo ora con i nostri legali - dice l'ex candidato sindaco e attuale consigliere comunale M5s Marco Tellaroli - la possibilità di presentare formale querela all'Autorità Giudiziaria come sottolineato dal Tar. Il Movimento Cinque Stelle - aggiunge Tellaroli - si farà carico delle spese processuali sostenute dall’amministrazione comunale resistente, liquidate nella somma di euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori dovuti per legge. Quindi - conclude Tellaroli - nessun esborso per le tasche dei cittadini".


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